CCM
Organizzazione non governativa di cooperazione internazionale
 

 

 


CCM - Pagina della Direzione

 


Lo Statuto del CCM

Organi dell'Associazione


3.1. Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea, il Consiglio Esecutivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.


3.2 ASSEMBLEA
3.2.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno presso la sede sociale o altrove come indicato nell'avviso di convocazione scritto dal Presidente.
L'Assemblea si riunisce straordinariamente ogni qualvolta lo decida il Consiglio Esecutivo o almeno la metà dei Soci ne faccia domanda.
3.2.2. Ogni Socio ha diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto. Un Socio assente può dare mandato scritto ad altro Socio di rappresentarlo. Ogni Socio può avere un massimo di una delega. L'Assemblea in prima convocazione può deliberare solo se almeno i 2/3 -due/terzi- dei soci sono presenti anche per delega. Le decisioni sono prese a maggioranza dei Soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea è legittimamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le decisioni sono prese a maggioranza semplice dalla metà più uno dei votanti, salvo il maggior quorum necessario in caso di delibera sullo scioglimento, fusione o incorporamento dell'Associazione come previsto dall'articolo 5 del presente statuto.
3.2.3. L'Assemblea:
1- approva e modifica lo statuto
2- approva le ammissioni e le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Esecutivo
3- elegge i membri del Consiglio Esecutivo;
4- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
5- esamina ed approva il rapporto del Consiglio Esecutivo per l'esercizio precedente, ivi compreso il rendiconto finanziario;
6- esamina ed approva il programma presentato dal Consiglio Esecutivo per l'esercizio successivo;
7- prende tutte le decisioni necessarie su proposta dei Soci.


3.3. CONSIGLIO ESECUTIVO
3.3.1. Il Consiglio Esecutivo è composto dai 7 (sette) soci che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze in sede di elezione assembleare. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Esecutivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Tesoriere.
3.3.2. Eleggibilità dei Soci:
1- Possono essere eletti nel Consiglio Esecutivo i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per almeno 2 anni
2- Non possono far parte del Consiglio il personale dipendente o con contratto di collaborazione, i consulenti ed eventuali Soci in prolungato servizio all'estero per oltre sei mesi
3- Non possono ricoprire cariche elettive membri che ricoprano cariche analoghe in altre associazioni che operino nello stesso settore.
3.3.4. Il Consiglio Esecutivo ha la responsabilità di prendere tutte quelle decisioni necessarie al raggiungimento dei fini dell'Associazione ed alla sua vita e sviluppo. In particolare:
1- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea;
2- decidere le ammissioni e le esclusioni dei Soci, sottoponendo le proprie delibere all'approvazione dell'Assemblea;
3- promuovere il reperimento dei fondi e deciderne la destinazione
4- definire la struttura e le procedure operative dell'Associazione
5- deliberare sulla proposta di nuovi progetti e sulla continuazione di quelli in corso;
6- valutare periodicamente lo stato dei progetti e delle attività dell'Associazione in base ai rapporti di avanzamento.
7- sottoporre all'Assemblea una relazione annuale sull'attività e bilancio dell'Associazione per l'esercizio concluso e il programma per il successivo;
1- autorizzare la stipula dei contratti del personale espatriato e del personale dipendente;
2- autorizzare la stipula di contratti e accordi con terzi: governi, organizzazioni non governative, gruppi di collaborazione, eccetera;
3- definire l'ammontare della quota associativa annuale.
3.3.5. La convocazione del Consiglio Esecutivo è valida se convocata dal Presidente, da uno dei Vicepresidenti o da almeno 3 Consiglieri. La convocazione può avvenire anche a mezzo di comunicazioni e-mail e/o fax con tali mezzi confermata.
3.3.6. E' necessaria la partecipazione di almeno quattro Consiglieri per rendere valide le decisioni del Consiglio Esecutivo. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
3.3.7. La carica di Consigliere può decadere per:
1- dimissione presentata per scritto al Presidente
2- esclusione pronunciata dal Consiglio Esecutivo per gravi motivi
3- mancata partecipazione a più di tre consecutive riunioni ordinarie del Consiglio Esecutivo in assenza di giustificati motivi.
3.3.8 Un Consigliere può richiedere una sospensione temporanea della sua carica per giustificati motivi per un periodo non superiore a sei mesi
3.3.9 I Consiglieri CCM si impegnano ad esercitare la loro azione a titolo volontario, fatto salvo il rimborso delle spese vive.
3.3.10 In caso di necessità per la sostituzione di un Consigliere decaduto o temporaneamente sospeso, il Consiglio Esecutivo farà riferimento alla lista degli eletti esclusi richiedendo la disponibilità all'assunzione della carica all'interessato che dovrà confermarla entro i quindici giorni successivi. Il nuovo Consigliere sarà il primo escluso della lista che abbia dato la propria disponibilità.


3.4. PRESIDENTE
3.4.1. Il Presidente dura in carica tre anni e rappresenta l'Associazione.
Il Consiglio Esecutivo nomina uno o due Vicepresidenti. Ciascuno dei Vicepresidenti nominati, con firma libera e disgiunta, potrà sostituire il Presidente in caso di suo impedimento svolgendo tutte le sue funzioni, salvo le eventuali limitazioni dei poteri che il Consiglio Esecutivo potrà stabilire all'atto della nomina.
3.4.2 Al Presidente ed in sua mancanza a ciascuno dei Vicepresidenti nominati, per questi ultimi nei limiti della nomina, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.


3.5 TESORIERE
3.5.1. Al Tesoriere spetta il controllo della tenuta della contabilità, la firma e la rappresentanza con il Presidente ma a firme disgiunte nei confronti degli Istituti di Credito per aperture di conti correnti e relativi e dipendenti versamenti e prelievi. Il Tesoriere risponde al Consiglio Esecutivo della corrispondenza della Amministrazione e destinazione dei fondi alle direttive del Consiglio Esecutivo.


3.6 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
3.6.1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri ordinari e due supplenti, nominati anche fra i non Soci. Almeno uno dei membri del Collegio dovrà essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I revisori dei conti durano in carica tre esercizi fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio e devono verificare almeno due volte l'anno la correttezza della gestione contabile. Inoltre devono redigere la relazione al rendiconto annuale. Delle Verifiche deve essere dato atto con verbali redatti su apposito registro.

Scopi

Soci

Patrimonio e Finanze

Scioglimento, fusione, incorporamento


 

 



 


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