Lo Statuto del CCM
Organi
dell'Associazione
3.1. Gli organi dell'associazione sono
l'Assemblea, il Consiglio Esecutivo ed il Collegio dei Revisori
dei Conti.
3.2 ASSEMBLEA
3.2.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno presso
la sede sociale o altrove come indicato nell'avviso di convocazione
scritto dal Presidente.
L'Assemblea si riunisce straordinariamente ogni qualvolta lo
decida il Consiglio Esecutivo o almeno la metà dei Soci
ne faccia domanda.
3.2.2. Ogni Socio ha diritto a partecipare all'Assemblea con
diritto di voto. Un Socio assente può dare mandato scritto
ad altro Socio di rappresentarlo. Ogni Socio può avere
un massimo di una delega. L'Assemblea in prima convocazione
può deliberare solo se almeno i 2/3 -due/terzi- dei soci
sono presenti anche per delega. Le decisioni sono prese a maggioranza
dei Soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea
è legittimamente costituita qualunque sia il numero dei
soci presenti e le decisioni sono prese a maggioranza semplice
dalla metà più uno dei votanti, salvo il maggior
quorum necessario in caso di delibera sullo scioglimento, fusione
o incorporamento dell'Associazione come previsto dall'articolo
5 del presente statuto.
3.2.3. L'Assemblea:
1- approva e modifica lo statuto
2- approva le ammissioni e le esclusioni dei Soci deliberate
dal Consiglio Esecutivo
3- elegge i membri del Consiglio Esecutivo;
4- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
5- esamina ed approva il rapporto del Consiglio Esecutivo per
l'esercizio precedente, ivi compreso il rendiconto finanziario;
6- esamina ed approva il programma presentato dal Consiglio
Esecutivo per l'esercizio successivo;
7- prende tutte le decisioni necessarie su proposta dei Soci.
3.3. CONSIGLIO ESECUTIVO
3.3.1. Il Consiglio Esecutivo è composto dai 7 (sette)
soci che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze in
sede di elezione assembleare. Il Consiglio dura in carica tre
anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Esecutivo
elegge tra i suoi componenti il Presidente, il/i Vicepresidente/i,
il Tesoriere.
3.3.2. Eleggibilità dei Soci:
1- Possono essere eletti nel Consiglio Esecutivo i Soci in regola
con il pagamento della quota associativa per almeno 2 anni
2- Non possono far parte del Consiglio il personale dipendente
o con contratto di collaborazione, i consulenti ed eventuali
Soci in prolungato servizio all'estero per oltre sei mesi
3- Non possono ricoprire cariche elettive membri che ricoprano
cariche analoghe in altre associazioni che operino nello stesso
settore.
3.3.4. Il Consiglio Esecutivo ha la responsabilità di
prendere tutte quelle decisioni necessarie al raggiungimento
dei fini dell'Associazione ed alla sua vita e sviluppo. In particolare:
1- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea;
2- decidere le ammissioni e le esclusioni dei Soci, sottoponendo
le proprie delibere all'approvazione dell'Assemblea;
3- promuovere il reperimento dei fondi e deciderne la destinazione
4- definire la struttura e le procedure operative dell'Associazione
5- deliberare sulla proposta di nuovi progetti e sulla continuazione
di quelli in corso;
6- valutare periodicamente lo stato dei progetti e delle attività
dell'Associazione in base ai rapporti di avanzamento.
7- sottoporre all'Assemblea una relazione annuale sull'attività
e bilancio dell'Associazione per l'esercizio concluso e il programma
per il successivo;
1- autorizzare la stipula dei contratti del personale espatriato
e del personale dipendente;
2- autorizzare la stipula di contratti e accordi con terzi:
governi, organizzazioni non governative, gruppi di collaborazione,
eccetera;
3- definire l'ammontare della quota associativa annuale.
3.3.5. La convocazione del Consiglio Esecutivo è valida
se convocata dal Presidente, da uno dei Vicepresidenti o da
almeno 3 Consiglieri. La convocazione può avvenire anche
a mezzo di comunicazioni e-mail e/o fax con tali mezzi confermata.
3.3.6. E' necessaria la partecipazione di almeno quattro Consiglieri
per rendere valide le decisioni del Consiglio Esecutivo. Le
decisioni sono prese a maggioranza semplice.
3.3.7. La carica di Consigliere può decadere per:
1- dimissione presentata per scritto al Presidente
2- esclusione pronunciata dal Consiglio Esecutivo per gravi
motivi
3- mancata partecipazione a più di tre consecutive riunioni
ordinarie del Consiglio Esecutivo in assenza di giustificati
motivi.
3.3.8 Un Consigliere può richiedere una sospensione temporanea
della sua carica per giustificati motivi per un periodo non
superiore a sei mesi
3.3.9 I Consiglieri CCM si impegnano ad esercitare la loro azione
a titolo volontario, fatto salvo il rimborso delle spese vive.
3.3.10 In caso di necessità per la sostituzione di un
Consigliere decaduto o temporaneamente sospeso, il Consiglio
Esecutivo farà riferimento alla lista degli eletti esclusi
richiedendo la disponibilità all'assunzione della carica
all'interessato che dovrà confermarla entro i quindici
giorni successivi. Il nuovo Consigliere sarà il primo
escluso della lista che abbia dato la propria disponibilità.
3.4. PRESIDENTE
3.4.1. Il Presidente dura in carica tre anni e rappresenta l'Associazione.
Il Consiglio Esecutivo nomina uno o due Vicepresidenti. Ciascuno
dei Vicepresidenti nominati, con firma libera e disgiunta, potrà
sostituire il Presidente in caso di suo impedimento svolgendo
tutte le sue funzioni, salvo le eventuali limitazioni dei poteri
che il Consiglio Esecutivo potrà stabilire all'atto della
nomina.
3.4.2 Al Presidente ed in sua mancanza a ciascuno dei Vicepresidenti
nominati, per questi ultimi nei limiti della nomina, spetta
la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi
ed in giudizio.
3.5 TESORIERE
3.5.1. Al Tesoriere spetta il controllo della tenuta della contabilità,
la firma e la rappresentanza con il Presidente ma a firme disgiunte
nei confronti degli Istituti di Credito per aperture di conti
correnti e relativi e dipendenti versamenti e prelievi. Il Tesoriere
risponde al Consiglio Esecutivo della corrispondenza della Amministrazione
e destinazione dei fondi alle direttive del Consiglio Esecutivo.
3.6 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
3.6.1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre
membri ordinari e due supplenti, nominati anche fra i non Soci.
Almeno uno dei membri del Collegio dovrà essere scelto
fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I revisori dei conti
durano in carica tre esercizi fino all’approvazione del
bilancio del terzo esercizio e devono verificare almeno due
volte l'anno la correttezza della gestione contabile. Inoltre
devono redigere la relazione al rendiconto annuale. Delle Verifiche
deve essere dato atto con verbali redatti su apposito registro.
Scopi
Soci
Patrimonio
e Finanze
Scioglimento,
fusione, incorporamento